sabato 16 gennaio 2010

Perchè oggi ci ritroviamo ad avere Berlusconi premier nonostante una legge del 57avrebbe potuto legitimamente impedirlo.Chi dobbiamo ringraziare?...

Il 21-07-1994 la STAMPA di TORINO titolava:"Silvio Berlusconi ha rischiato di dover rinunciare al titolo di ".

Ciò si riferiva alla seduta della giunta per le elezioni di Montecitorio,l'organismo della Camera chiamato a giudicare sulla eleggibilita'che si era riunito il giorno prima per esaminare alcuni casi, fra i quali, appunto, quello di Berlusconi. La vicenda nasceva all'indomani del voto del 27 e 28 marzo, dopo che un candidato aveva impugnato l'elezione del leader di Forza Italia in base ad una norma del testo unico del 1957 sull'incompatibilita' tra mandato elettorale e titolarita' di una concessione di Stato (in questo caso televisiva),l'articolo 10 della legge n. 361 del 1957, secondo cui «non sono eleggibili [...] coloro che [...] risultino vincolati con lo Stato [...] per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica».
Al momento del voto in giunta si ritrovarono in 19 su trenta, dei quali 13 si espressero per l'eleggibilita', 4 contrari e due astenuti. Uno dei due presidenti, il verde Alfonso Pecoraro Scanio, protestò, lamentando troppa da parte delle opposizioni . Invece, secondo Pecoraro Scanio, .
La stessa questione verrà ridiscussa nell'ottobre 1996 dalla Giunta per le elezioni che, a maggioranza, delibererà di archiviare i reclami per "manifesta infondatezza".

Questo il verbale di quella Giunta:
GIUNTA DELLE ELEZIONI
Giovedì` 17 ottobre 1996. Presidenza
del Presidente Elio VITO.
La seduta comincia alle 12.
(.....)
Esame dei reclami in materia di ineleggibilita`.
Il Coordinatore del Comitato per le ineleggibilita` , Enzo TRANTINO, rileva che
le questioni interessate dai ricorsi per ineleggibilita` ex articolo 10, commi 1 e 3,
del testo unico delle leggi per l'elezionedella Camera dei deputati, sono state gia`
oggetto di esame da parte della Giunta delle elezioni nella passata legislatura.
La Giunta, nella seduta del 20 luglio 1994, esamino` i ricorsi proposti avverso
l'eleggibilita` dell'onorevole Silvio Berlusconi.Il relatore del tempo ebbe a riferire
che il Comitato per le eleggibilita` e le incompatibilita` aveva valutato all'unanimita`
infondati i ricorsi, ritenendo che l'articolo 10 del testo unico non fosse
applicabile all'interessato in quanto l'inciso " in proprio " doveva intendersi " in
nome proprio ", e quindi non applicabile all'onorevole Berlusconi, atteso che questi
non era titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio e che la sua
posizione era riferibile alla societa` interessata solo a mezzo di rapporti di azionariato.
Nella discussione si evidenzio` , da parte di vari componenti, che in materia
di diritti soggettivi pubblici e, in particolare,di elettorato passivo, non sono consentite
interpretazioni estensive e che l'espressione " in proprio", di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle societa` e tantomeno puo` essere richiamato nei casi di partecipazion
azionarie indirette. Tali posizioni risultavano coerenti con le sentenze della Cortecostituzionale. La Giunta di allora, di conseguenza, respinse a maggioranza i ricorsi proposti.
Osserva che, ad oggi, il Comitato per le eleggibilita` e le incompatibilita` , in sede di esame preliminare di alcuni dei reclami presentati, ha convenuto a maggioranza sui principi richiamati ed ha quindi preso
atto dell'insussistenza di ipotesi di ineleggibilita per i ricorsi ex articolo 10, commi 1 e 3, del citato testo unico, in considerazione dell'assenza di titolarita` " in proprio"delle posizioni giuridiche interessate dalla norma. Il Comitato ha preso altresì atto della non ricorrenza, per i deputati interessati, dei presupposti di fatto per
configurare ipotesi di ineleggibilita`.
Per tali motivi comunica che il Comitato propone l'archiviazione per manifesta infondatezza dei reclami presentati avverso l'eleggibilita` dei deputati Berlusconi,Berruti, Dell'Utri, Martusciello, Previti e Sgarbi.
Il deputato Maria CARAZZI rileva che per alcuni dei casi trattati dal Comitato si e` potuto rilevare il superamento di fatto della posizione di eventuale ineleggibilita` ,mentre non e` dato disporre di un riscontro
analogo per la posizione del deputato Berlusconi, specie in quanto non e` dato conoscere le situazioni relative alla proprieta`e al controllo della societa` concessionariadell'emittenza radiotelevisiva.
In tale quadro ritiene che si debba innanzitutto ragionare sulla locuzione " in proprio " di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi elettorali, e quindi successivamente valutare se e` sufficiente una dichiarazione dell'interessato circa la sua posizione, ovvero se non sia doveroso e utile acquisire dati, anche di provenienza
del dichiarante, in ordine ai rapporti con la societa` concessionaria e all'intreccio azionario.
Per tali motivi si dichiara contraria all'immediata archiviazione dei reclami avverso l'eleggibilita` del deputato Berlusconi.
Il deputato Pasquale GIULIANO osserva che la norma, di cui all'articolo 10 del testo unico, in specifico riferimento alla locuzione " in proprio ", non puo` che essere soggetta a un'interpretazione strettamente
letterale, in ossequio ai principi costituzionali, ribaditi in sentenze della Corte costituzionale, secondo i quali le
norme che regolano la materia devono essere interpretate sempre nel senso di favorire l'elettorato passivo.
In sostanza la norma richiamata va intesa come riferita alle concessioni ad personam e quindi, se non c'e` titolarita` da parte della persona fisica, non si pone alcun problema di eleggibilita` , pur in presenza di eventuali partecipazioni azionarie.
In tale quadro appaiono non necessari approfondimenti istruttori in quanto la questione e` giuridicamente definita.
Il deputato Giuseppe ROSSIELLO ritiene che la Giunta sia chiamata ad applicare la norma di legge e che quindi, anche sulla base della documentazione disponibile, non sussistano per i casi in esame presupposti di ineleggibilita` .
Certo a suo avviso va riordinata la legislazione sull'elettorato passivo, intervenendo nella fase della presentazione della candidatura.
Si dichiara quindi favorevole alla proposta del Comitato.
Il deputato Luigi MASSA sottolinea che la questione in esame puo` essere risolta solo modificando la normativa del testo unico delle leggi elettorali, nel senso di attualizzare le disposizioni del tempo, che
furono volute dal legislatore senza poter avere in mente le situazioni odierne.
Condivide quindi la posizione del collega Trantino, affermando che oggi ci si deve limitare all'interpretazione possibile della norma: interpretazione che, anche sulla base degli indirizzi della Corte costituzionale,
non puo` che essere restrittiva. Altro e` il problema che deve porsi il legislatore in prospettiva di eventuali modifiche della legge.
Il deputato Giacomo GARRA ricorda le battaglie di don Sturzo contro i casi dei controllati/controllori, sottolineando che l'attenzione del legislatore fu volta a porre limiti all'ingresso in Parlamento di soggetti
in posizione di conflitto di interesse provenienti specialmente dall'imprenditoria pubblica. Conclude rilevando che le perplessita`sollevate nascono piu` da un'ottica di interpretazione analogica (che nel caso di specie non puo` ricorrere) che di interpretazione estensiva.
Il deputato Angelo MUZIO invita a procedere alle votazioni caso per caso.
Il Presidente Elio VITO fa presente che la Giunta e` chiamata a deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dei reclami presentati, ai sensi del punto 1, lettera a), della delibera approvata all'unanimita` dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 24 luglio 1996,sulla quale e` intervenuto il vaglio positivo della Giunta per il regolamento.
La Giunta delibera quindi a maggioranza di archiviare per manifesta infondatezza,i reclami presentati avverso
l'eleggibilita` del deputato Berlusconi; delibera inoltre, di archiviare per manifesta infondatezza, all'unanimita` , i reclami presentati avverso eleggibilita` dei deputati Berruti, Dell'Utri, Martusciello e Previti,nonche« con una astensione, il reclamo avverso l'eleggibilita` del deputato Sgarbi.
(.......)
La Giunta concorda.
La seduta termina alle 13.
Massimo D'Alema ,il quale venne da molti,non a torto,considerato come colui che consentì che la legge del 1957 venisse aggirata con un cavillo (titolare delle concessioni tv sarebbe stato non Berlusconi ma
Confalonieri),afferma,in una corrispondenza con Paolo Sylos Labini:«nel luglio 1994 la Giunta per le elezioni della Camera dei deputati rigettò a maggioranza il ricorso contro la elezione di Silvio Berlusconi».
E dopo aggiunge: «I deputati del mio partito votarono ovviamente contro, come gli altri parlamentari progressisti».
Ma ciò è falso e il suo ricordo non è esatto :negli atti della Giunta per le elezioni della Camera di mercoledì 20 luglio 1994 a pagina 3 risulta che l’unico oppositore fu il deputato ds Luigi Saraceni, che, come dichiarò , prese la decisione autonomamente: i suoi colleghi ds votarono a favore. Tutto questo avveniva nel 1994, quando la maggioranza era del cosiddetto centrodestra. Anche più grave è ciò che accadde dopo le elezioni del 1996: allora la maggioranza era del centrosinistra ma non ci fu nessuna opposizione; anchein questo caso gli atti della Giunta di martedì 17 ottobre, pagine 10-12 parlano chiaro. Del 1996 D’Alema non parla.
Probabilmente ciò fu il frutto di ..."un inciucio" :uno scambio Bicamerale/conflitto d’interessi.D'altronde bisognava tenere un atteggiamento non ostile verso il Cavaliere: non si poteva, da un lato, chiedere la sua collaborazione per riformare la Costituzione e, dall’altro lato,combatterlo con la necessaria intransigenza.
E così alla fine della fiera ci ritrovammo col regalo di berlusconi onorevole ,tutto questo grazie ad una sinistra "molto transigente".......ecco chi dobbiamo ringraziare.....aloi calabrese






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